Statuto dell'Adi
Istituzione e scopo - I Soci - Il Patrimonio Sociale - Organi Sociali - L'Assemblea generale - Il Consiglio direttivo - La Giunta Esecutiva - Il Presidente - Il Segretario - Il Collegio dei Sindaci Revisori - Scioglimento - Norme Transitorie
Titolo 1°: Istituzione e scopo dell'Associazione
art. 1 E' costituita la Associazione denominata "Associazione degli Italianisti italiani", in breve "ADI". L'Associazione ha sede in Italia, a Pisa, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Istituto di letteratura italiana). La durata dell'Associazione è illimitata.
art. 2 L'Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro, e si propone di:
- rappresentare le categorie professionali degli universitari italiani che operano nell'ambito delle discipline afferenti agli studi dell'Italianistica;
- tutelare e rafforzare la funzione istituzionale e culturale delle discipline afferenti all'Italianistica, in primo luogo negli ordinamenti universitari, e quindi in ogni sede istituzionale, scolastica e didattica;
- sostenere e promuovere la ricerca scientifica e la sua diffusione, adoperandosi nei confronti degli Enti pubblici e privati per un adeguato potenziamento delle risorse finanziarie e strumentali;
- rafforzare - tramite apposite convenzioni - i collegamenti scientifici e culturali nazionali e internazionali, con analoghe Associazioni, con Istituzioni pubbliche e private, con gruppi di studiosi e anche con singoli studiosi;
- favorire e potenziare la circolazione e lo scambio delle esperienze e dell'informazione all'interno e all'esterno dell'Associazione. L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale e all'estero.
art. 3 Al conseguimento dei suoi scopi l'Associazione provvede:
- con le quote annue dei Soci;
- con lasciti, donazioni e oblazioni fatti in favore dell'Associazione;
- con proventi diversi, inclusi quelli derivanti da apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, Società, Persone fisiche o Giuridiche.
art. 4 La vita dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione potrà approvare uno o più Regolamenti interni.
Titolo 2°: I Soci
art. 5 Hanno titolo per far parte dell'Associazione tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli universitari italiani come professori e ricercatori nelle discipline indicate dai gruppi L11B, L12A, L12B, L12E.
Su domanda dell'interessato, il Consiglio direttivo verifica l'esistenza dei titoli presentati per l'adesione all'Associazione e ne conferma l'idoneità, trasmettendo la domanda all'Assemblea generale dei Soci per la delibera.
Possono entrare a far parte dell'Associazione studiosi di altre discipline, rispetto a quelle indicate al comma primo del presente articolo, su proposta di almeno cinque soci presentata al Consiglio direttivo, che verifica l'esistenza dei titoli presentati e ne conferma l'idoneità, trasmettendola all'Assemblea generale dei Soci per la delibera.
I Soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di beneficiare di tutto quanto questa ponga in essere in favore degli associati.
I Soci hanno l'obbligo di uniformarsi a quanto prescrivono il presente Statuto e i Regolamenti interni e a tutte le delibere prese dagli Organi per il buon funzionamento dell'Associazione.
I Soci dovranno pagare una quota annua di associazione, che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio direttivo. I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali perdono l'elettorato attivo e passivo.
I Soci dovranno essere iscritti in un "Libro dei Soci", con pagine progressivamente numerate, vidimato prima della messa in uso e annualmente da un Notaio o da una Pubblica Amministrazione competente per legge.
art. 6
L'Assemblea generale dei Soci, su proposta di almeno cinque soci e col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, può nominare soci "onorari a vita" studiosi italiani e stranieri. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto in Assemblea generale e di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
art. 7 La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, per decisione del Consiglio direttivo, nei seguenti casi:
- ove vengano a mancare, in qualunque momento, i requisiti di cui all'art. 5;
- qualora il Socio, omettendo di pagare le quote associative, persista nello stato di morosità per almeno due anni, dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria posizione;
- per esclusione, con delibera votata all'unanimità dall'Assemblea generale dei Soci, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino insindacabilmente indegnità. La perdita della qualità di Socio comporta la contemporanea decadenza di ogni diritto verso l'Associazione.
Titolo 3°: Il patrimonio sociale
art. 8. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da tutto quanto recepito secondo il disposto dell'Art. 3 del presente Statuto;
- da somme di danaro depositate presso Istituti di credito o presso la Cassa dell'Associazione;
- da beni immobili acquisiti dall'Associazione;
- da strumenti, suppellettili e materiali di varia natura e vario impiego; Il patrimonio sociale non potrà essere impiegato a fini diversi da quelli per cui l'Associazione è istituita.
art. 9 Il patrimonio sociale è di proprietà esclusiva dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, si provvederà alla destinazione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 25 del presente Statuto.
art. 10 Ogni anno solare il Consiglio direttivo compila lo stato patrimoniale dell'Associazione e i bilanci preventivo e consuntivo delle entrate e delle uscite e ne rende conto ai Soci in Assemblea generale. Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale dei Soci saranno depositati presso la Sede sociale, per la consultazione, tutti i documenti contabili e il Libro dei Soci.
Titolo 4°: Organi sociali
art. 11 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Giunta esecutiva
- il Presidente;
- il Segretario;
- Il Collegio dei Sindaci revisori.
art. 12 Tutti gli organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
L'Assemblea generale dei Soci
art. 13 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce - anche fuori della sede sociale - almeno una volta all'anno per:
- definire i programmi, le iniziative e gli orientamenti culturali, scientifici e istituzionali dell'Associazione;
- discutere e approvare la relazione annuale del Presidente;
- discutere e approvare lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo;
- deliberare sulle convenzioni e sugli accordi di collaborazione;
- deliberare sulle le domande di adesione di nuovi soci e sulle domande di studiosi stranieri e di altre discipline, nonché sulla nomina di Soci onorari a vita;
- eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei Sindaci revisori dei conti;
- deliberare sulle proposte di Regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- deliberare sulle altre materie previste dalla Legge e dal presente Statuto.
art. 14 L'Assemblea generale dei Soci, con avviso scritto a domicilio da recapitarsi con un preavviso di almeno trenta giorni, è convocata dal Presidente - che ne fissa l'ordine del giorno - nella sede da lui indicata.
art. 15 L'Assemblea generale dei Soci è altresì convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci, nonché in tutti i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.
art. 16 Per la validità dell'Assemblea generale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Il Socio potrà conferire delega scritta ad altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
art. 17 L'Assemblea generale dei Soci vota a scrutinio palese. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza o per le delibere concernenti le persone, può essere effettuata a scrutinio segreto.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, fatta eccezione per la delibera sulla nomina dei Soci onorari a vita.
art. 18 Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata da un'Assemblea straordinaria dei Soci, che veda la presenza di almeno i due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Potranno essere messe all'ordine del giorno le proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea straordinaria. Non sono ammesse deleghe per le votazioni aventi a oggetto modifiche statutarie.
Al Consiglio direttivo è fatto obbligo di comunicare ai Soci le proposte di modifica di Statuto con almeno un mese di anticipo sulla data dell'Assemblea straordinaria, allegando la proposta alla convocazione.
Il Consiglio direttivo
art. 19 Il Consiglio direttivo è composto da dieci membri eletti direttamente dall'Assemblea e da quindici membri eletti dalle aree regionali in misura e in distribuzione determinata dal Consiglio direttivo: la loro elezione è ratificata dall'Assemblea.
Il Consiglio direttivo delibera su tutte le materie non riservate all'Assemblea generale dei Soci. In particolare provvede:
- a nominare al suo interno il Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- a dirigere e attuare le iniziative istituzionali, scientifiche e culturali dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, secondo quanto definito dall'Assemblea generale dei Soci;
- all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- alla predisposizione dello stato patrimoniale e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- alla verifica dell'esistenza e alla conferma dell'idoneità dei titoli presentati all'Associazione da parte di nuovi soci;
- alla determinazione della quota associativa;
- alla redazione dei Regolamenti;
- a deliberare sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dal presente Statuto.
In caso di parità nelle votazioni del Consiglio direttivo, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo può delegare particolari incarichi a uno o più Consiglieri o Soci nonché a Comitati composti anche da membri esterni all'Associazione, che opereranno in conformità con le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo e rispondendone a esso.
Il Consiglio direttivo compie, inoltre, qualsiasi altra funzione ed esercita qualsiasi altro potere che non sia specificatamente riservato ad altri dalla Legge o dal presente Statuto.
art. 20 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione. E' inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre membri.
La Giunta esecutiva
art. 21 La Giunta esecutiva è composta di cinque membri, nominati dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio stesso; ne sono membri di diritto il Presidente e il Segretario. La Giunta esecutiva, in collaborazione con il Presidente e il Segretario, vaglia e predispone tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo, di cui all'art. 19, e ne cura l'esecuzione.
art. 22 La Giunta esecutiva si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione.
Il Presidente
art. 23 Il Presidente:
- rappresenta legalmente l'Associazione anche di fronte ai terzi e in giudizio;
- firma gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e dell'Assemblea dei Soci;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale;
- svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dall'Assemblea generale o dal Consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.
Il Segretario
art. 24 Il Segretario:
- assiste e coadiuva il Presidente, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
- redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Socie e del Consiglio direttivo;
- aggiorna e conserva il Libro dei Soci;
- cura le operazioni contabili dell'Associazione;
- effettua incassi e pagamenti per le operazioni approvate dal consiglio direttivo, anche a mezzo di operazioni su conti correnti bancari o postali.
Il Collegio dei Sindaci revisori
art. 25 Eletto dall'Assemblea generale dei Soci, il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri, scelti anche tra non Soci. Il Collegio dei Sindaci revisori cura annualmente il controllo dell'amministrazione dell'Associazione e i suoi lavori sono regolati dalle norme vigenti in materia.
Titolo 5°: Scioglimento dell'Associazione
art. 26 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente tramite lettera recapitata al domicilio dei Soci con un preavviso di almeno trenta giorni.
L'Assemblea straordinaria dei Soci per lo scioglimento dell'Associazione è regolarmente convocata qualunque sia il numero dei soci presenti, e non sono ammesse deleghe.
La delibera di scioglimento è presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dell'Associazione è suddiviso tra i soci presenti all'Assemblea generale di scioglimento.
Norme transitorie
art. 27 In sede di atto costitutivo, i Soci fondatori nominano un Consiglio direttivo provvisorio di sedici membri, tra i quali designano il Presidente e il Segretario.
Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Segretario rimarranno in carica sino alla prima Assemblea generale dei Soci e alla nomina degli Organi dell'Associazione.
La prima Assemblea generale dei Soci dovrà essere convocata non oltre il termine di una anno dalla data di costituzione dell'Associazione.
art. 28 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.