Statuto Adi - sd

Titolo 1°: Istituzione e scopo della sezione ADI-SD

art. 1.
È costituita con questo nome la Sezione didattica dell' Associazione denominata "Associazione degli Italianisti italiani". L'ADI-SD ha sede in Italia, a Pisa, presso il Dipartimento di Studi Italianistici dell'Università. La durata della sezione è illimitata.

art. 2.
L'ADI-SD si propone di:

  1. rappresentare gli insegnanti di italiano di ogni ordine e grado;
  2. stabilire un rapporto organico e un interscambio permanente di riflessione e di esperienze tra ricerca universitaria in ambito di didattica dell'italiano (lingua e letteratura) e scuola;
  3. partecipare attivamente e criticamente ai processi di innovazioni del sistema scolastico con riferimento specifico alle problematiche dell'educazione linguistica e dell'educazione letteraria;
  4. predisporre un'istanza di coordinamento e uno strumento di cooperazione per la realizzazione di progetti e di esperienze di aggiornamento e di formazione permanente degli insegnanti;
  5. predisporre progetti di continuità tra scuola e formazione superiore, anche nell'ambito delle scuole di specializzazione per insegnanti.

art. 3.
Al conseguimento dei suoi scopi l'ADI-SD provvede con i proventi delle quote di ADI-SD gestiti in fondo comune con l'ADI-SD madre.

art. 4.
L'ADI-SD può articolarsi in sezioni territoriali.

art. 5.
La vita dell'ADI-SD è disciplinata dal presente Statuto. L'Assemblea generale dei Soci dell'ADI-SD può approvare uno o più Regolamenti interni.

Titolo 2°: I Soci

art. 6.
Hanno titolo per far parte dell'ADI-SD tutti coloro che insegnano (o hanno insegnato e sono attualmente in pensione) italiano nelle scuole di ogni ordine e grado.

I Soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Adi-SD e di beneficiare di tutte le iniziative favore degli associati.

I Soci hanno l'obbligo di uniformarsi a quanto prescrivono il presente Statuto e i Regolamenti interni e a tutte le delibere prese dagli Organi per il buon funzionamento dell'ADI-SD.

I Soci dovranno pagare una quota annua di ADI-SD, che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio direttivo. I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali perdono l'elettorato attivo e passivo.

Titolo 3°: Il patrimonio sociale

art. 7.
Il patrimonio dell'ADI-SD è in comune con quello dell'Associazione madre e regolato dalle norme dello Statuto ADI a cui si rinvia

Titolo 4°: Organi sociali

art. 8.
Sono organi dell'ADI-SD:

  1. l'Assemblea generale dei Soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. la Giunta esecutiva
  4. il Presidente;
  5. il Vicepresidente.

art. 9.
Tutti gli organi elettivi dell'ADI-SD rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

L'Assemblea dei soci

art. 10.
L'Assemblea generale dei Soci si riunisce - anche fuori della sede sociale -almeno una volta all'anno per:

  1. definire i programmi, le iniziative e gli orientamenti culturali, scientifici e istituzionali dell'ADI-SD;
  2. discutere e approvare la relazione annuale del Presidente;
  3. discutere e approvare lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo;
  4. deliberare sulle convenzioni e sugli accordi di collaborazione;
  5. eleggere il Consiglio direttivo;
  6. deliberare sulle proposte di Regolamenti predisposte dal Consiglio direttivo;
  7. deliberare sulle altre materie previste dalla Legge e dal presente Statuto.

art. 11.
L'Assemblea generale dei Soci, con avviso scritto a domicilio,con un preavviso di almeno trenta giorni, è convocata dal Presidente - che ne fissa l'ordine del giorno - nella sede da lui indicata.

art. 12.
L'Assemblea generale dei Soci è altresì convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci, nonché in tutti i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

art. 13.
Per la validità dell'Assemblea generale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Il Socio potrà conferire delega scritta ad altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

art. 14.
L'Assemblea generale dei Soci vota a scrutinio palese. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza o per le delibere concernenti le persone, può essere effettuata a scrutinio segreto. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

art. 15.
Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata da un'Assemblea straordinaria dei Soci, che in prima convocazione veda la presenza di almeno i due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione, secondo quanto stabilito dall'art. 13, della maggioranza semplice dei presenti.

Potranno essere messe all'ordine del giorno le proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea straordinaria. Non sono ammesse deleghe per le votazioni aventi a oggetto modifiche statutarie.

Al Consiglio direttivo è fatto obbligo di comunicare ai Soci le proposte di modifica di Statuto con almeno un mese di anticipo sulla data dell'Assemblea straordinaria, allegando la proposta alla convocazione.

Il Consiglio direttivo

art. 16.
Il Consiglio direttivo è composto da 20 membri, ne fanno parte una delegazione di 5 docenti universitari nominati dal Consiglio Direttivo ADI, oltre al Presidente e al Segretario dell'ADI, e delibera su tutte le materie non riservate all'Assemblea generale dei Soci. In particolare provvede:

  1. a nominare al suo interno il Presidente, e il Vicepresidente dell'ADI-SD;
  2. a dirigere e attuare le iniziative istituzionali, scientifiche e culturali dell'ADI-SD di cui all'art. 2 del presente Statuto, secondo quanto definito dall'Assemblea generale dei Soci;
  3. all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ADI-SD;
  4. alla determinazione della quota associativa;
  5. alla redazione dei Regolamenti;
  6. a deliberare sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dal presente Statuto.

In caso di parità nelle votazioni del Consiglio direttivo, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo compie, inoltre, qualsiasi altra funzione ed esercita qualsiasi altro potere che non sia specificamente riservato ad altri dalla Legge o dal presente Statuto.

art. 17.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione. E' inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno sette membri.

La Giunta esecutiva

art. 18.
La Giunta esecutiva è composta di cinque membri, nominati dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio stesso; ne sono membri di diritto il Presidente e il Vicepresidente. La Giunta esecutiva, in collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, vaglia e predispone tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo, di cui all'art. 16, e ne cura l'esecuzione.

art. 19.
La Giunta esecutiva si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione.

Il Presidente

art. 20.
Il Presidente, scelto nell'ambito dei docenti universitari:

  1. convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e dell'Assemblea dei Soci;
  2. presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale;
  3. svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dall'Assemblea generale o dal Consiglio direttivo.
  4. svolge funzione di raccordo con l'ADI

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente

art. 21.
Il Vicepresidente, scelto nell'ambito dei docenti di scuola primaria o secondaria:

  1. assiste e coadiuva il Presidente, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
  2. redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo;
  3. si occupa della gestione finanziaria in collaborazione con il segretario dell'ADI;
  4. assolve ai compiti del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Norme transitorie

art. 22.
In sede di atto costitutivo, il Consiglio direttivo dell'ADI nomina un Consiglio Direttivo della Sezione provvisorio composto di 23 membri docenti di scuola media, integrato da 5 docenti universitari, dal presidente e dal segretario dell'ADI.

Il Consiglio direttivo nomina un presidente e un vicepresidente che rimarranno in carica sino alla prima Assemblea generale dei Soci e alla nomina degli Organi dell'ADI-SD.

La prima Assemblea generale dei Soci dovrà essere convocata non oltre il termine di una anno dalla data di costituzione dell'ADI-SD.

art. 23.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

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